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2010
VENERDI' 26 Febbraio 2010 - ore 10.30
Aula Magna del Dipartimento di Scienze giuridiche
Corso Ercole I d'Este n. 37, Ferrara
REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO DEL SEMINARIO

Per informazioni o adesioni:
Roberto Bin
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Giuditta Brunelli
0532/455653 - bug@unife.it
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0532/455055 - gzzndr@unife.it
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0532/455644 - pua@unife.it
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Dove ti trovi: LA "SOCIETA' NATURALE"
E I SUOI "NEMICI" > Traccia per la discussione
TRACCIA PER LA DISCUSSIONE
La dinamica dei casi e le questioni di legittimita' sollevate
1.1. Le quattro ordinanze di remissione alla Corte costituzionale nascono a seguito del ricorso al giudice civile da parte di cittadini dello stesso sesso a cui e' stato rifiutato dall'ufficiale di stato civile di procedere alla pubblicazione di matrimonio dagli stessi richiesta. I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale (ex art. 98, comma 2, Cod. civ.), in via principale, di ordinare all'ufficiale di stato civile di procedere alla pubblicazione del matrimonio (e quindi di riconoscere il diritto delle persone omosessuali di contrarre matrimonio con persone del proprio sesso) e, in via subordinata, di sollevare la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale.
Le ordinanze di Venezia e Ferrara sono emanate dai rispettivi Tribunali civili, in sede di ricorso contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile; le ordinanze di Firenze e Trento sono emanate dalla Corte di appello in sede di reclamo nei confronti del decreto emanato dal Tribunale civile, che respingeva il ricorso degli interessati.
1.2. L'oggetto dell'impugnazione alla Corte costituzionale costituisce il primo problema.
Non esiste - com'e' noto - alcuna disposizione legislativa del nostro ordinamento che espressamente richieda la differenza di genere per contrarre matrimonio. Pero', come motiva l'ufficiale di stato civile di Venezia, la necessaria diversita' di sesso dei coniugi si desume "dall'insieme delle disposizioni che disciplinano l'istituto del matrimonio, tanto che tale diversita' di sesso costituisce presupposto indispensabile, requisito fondamentale per la fattispecie del matrimonio, a tal punto che l'ipotesi contraria, relativa a persone dello stesso sesso, e' giuridicamente inesistente e certamente estranea alla definizione del matrimonio, almeno secondo l'insieme delle normative tuttora vigenti".
L'individuazione delle disposizioni da impugnare risulta, di conseguenza, tutt'altro che agevole:
[a] l'ordinanza del Tribunale di Venezia le individua negli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis Cod. civ., "nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso". Negli stessi termini le ordinanze della Corte d'appello di Trento e del Tribunale di Ferrara, che pero' aggiunge l'art. 231 Cod. civ. (paternita' del marito);
[b] l'ordinanza di rinvio della Corte d'appello di Firenze ha impugnato solo gli artt. 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis Cod. civ.
Alcuni giudici a quibus, peraltro, ricorrono alla clausola di salvaguardia a tenore della quale "valutera' la Corte, qualora ritenesse la questione fondata, se vi sia la necessita' di estendere la pronuncia anche ad altre disposizioni legislative interessate in via di consequenzialita' ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953" (cosi' i Tribunali di Venezia e di Ferrara).
1.3.Di per se', impugnare una disposizione per cio' che omette di prevedere non e' affatto un fenomeno anomalo, ma anzi il metodo normale che si impiega per chiedere una pronuncia additiva.
Analogamente, e' normale che la richiesta di rinviare la questione di legittimita' alla Corte sia posta dalla parte interessata in via subordinata, essendo preceduta dalla richiesta priorita' di soddisfare direttamente la pretesa dell'istante attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in questione.
1.4.Di solito la questione di costituzionalita' e' sollevata perche' il giudice non ritiene che il testo della disposizione consenta la forzatura interpretativa proposta. Tuttavia in questo caso la disposizione non contiene ostacoli letterali espliciti, se non il riferimento ai ruoli di "marito" e di "moglie" (a cui accennano gli artt. 107 e 108), ai loro reciproci diritti e doveri (art. 143), e all'uso del cognome (artt. 143 bis e 156 bis), oltre ovviamente alle norme sulla filiazione (che pero' sono scarsamente rilevanti, perche' si applicano allo stesso modo anche alla filiazione naturale: sentenza n. 166/1998).
L'ostacolo all'interpretazione adeguatrice e' individuato nel significato consolidato dell'espressione "sposi" e "coniugi", che sarebbe cosi' radicato nella tradizione da potersi ritenere - come motiva l'ufficiale di stato civile veneziano - come incidente "sulla stessa identificazione della fattispecie civile che, nel nostro ordinamento, possa qualificarsi matrimonio": in questo modo si supera l'esigenza di un'interpretazione in senso restrittivo delle cause di divieto di matrimonio elencate dagli artt. 84-89 Cod. civ. (tra le quali non c'e' il riferimento al sesso), come sarebbe richiesto dall'art. 112 Cod. civ. ("L'ufficiale dello stato civile non puo' rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge").
In altri termini, oggetto dell'impugnazione e' una norma di diritto vivente, sostenuta dalle interpretazioni univoche provenienti da giudici ordinari (il precedente specifico sono le decisioni del Tribunale di Latina, 31 maggio-10 giugno 2005 e della Corte d'appello di Roma, 13 luglio 2006, nel caso della trascrizione del matrimonio contratto in Olanda), dalla Cassazione (che piu' volte a proposito del matrimonio si e' riferita, sia pure sempre in obiter dicta, a "quella realta' fenomenica che costituisce la base naturalistica della fattispecie", includendovi la diversita' di sesso dei nubendi: cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 9 giugno 2000, n. 7877), e dalle autorita' amministrative (ad esempio le direttive del Ministero degli Interni: cfr. circolare del 26 marzo 2001, n. 2; parere del 28 luglio 2004; circolare del 18 ottobre 2007).
1.5. Chiaramente individuati sono invece i parametri che si presumono lesi: gli artt. 2, 3, 29 e 117 comma 1, Cost., quest'ultimo pero' richiamato solo dall'atto di promovimento veneziano.
Chiaramente individuate sono anche le relative questioni:
[a] L'art. 2 Cost. sarebbe leso perche' le norme impugnate limitano il diritto a formare una famiglia, nucleo sociale essenziale, senza che vi sia un interesse pubblico rilevante che giustifichi tale limitazione.
[b] L'art. 3, commi 1 e 2, Cost. sarebbe leso in quanto il diritto di contrarre matrimonio costituisce un momento essenziale di espressione della dignita' umana, che deve essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dall'orientamento sessuale, ma anzi con l'obbligo dello Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (questo profilo e' sottolineato in particolare dall'ordinanza della Corte di Appello di Trento);
[c] L'art. 3, comma 1, Cost. sarebbe leso inoltre sotto un diverso più specifico profilo: per la ingiustificata discriminazione tra coloro che desiderano formare un'unione omosessuale senza effettuare alcun intervento chirurgico di mutamento del sesso (ne' ottenere la conseguente rettificazione anagrafica del sesso biologico), e i transessuali che (subito quell'intervento e ottenuta la conseguente rettifica anagrafica) sono ammessi al matrimonio pur appartenendo allo stesso sesso biologico ed essendo incapaci di procreare (cfr. Legge 14 aprile 1982, n. 164, sulla cui legittimita' la Corte si e' espressa con la nota sentenza n 161/1985).
[d] L'art. 29 Cost. sarebbe leso in quanto tale norma segna il limite oltre il quale il legislatore non puo' spingersi (se non per garantire i valori "costituzionalizzati" dell'eguaglianza tra coniugi, dell'unita' familiare, del mantenimento, istruzione ed educazione dei figli) nella regolamentazione della famiglia come "società naturale", formazione sociale autonoma dallo Stato, in continua spontanea evoluzione, non affatto ancorata alla tutela del "matrimonio tradizionale" o a uno specifico concetto di famiglia imposto dallo Stato. Sull'art. 29 Cost. si giunge cosi' a fondare - in ipotesi - un "diritto al matrimonio", dal quale verrebbero ingiustamente esclusi gli omosessuali (questo profilo e' sottolineato in particolare dall'ordinanza del Tribunale di Ferrara).
[e] L'art. 117, comma 1, Cost. (richiamato dalla sola ordinanza del Tribunale di Venezia) subirebbe una lesione poiche' il legislatore italiano verrebbe meno al rispetto di vincoli derivanti sia da obblighi internazionali che dall'ordinamento comunitario. Sotto il primo profilo assumono rilievo, quali "parametri interposti", gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) della CEDU, come interpretati dalla Corte di Strasburgo. Tali norme estendono la nozione di "vita privata" dalla tutela dell'identita' personale alla vita di relazione, garantendo (in particolare nella sentenza della Corte EDU Goodwin c. Regno unito, 17 luglio 2002) la liberta' di scegliere con chi sposarsi anche ai transessuali (con cio' concordando con la sentenza n. 161/1985 della Corte costituzionale). Per quanto riguarda gli obblighi comunitari, vengono richiamate le norme della Carta di Nizza (che ha acquisito piena efficacia giuridica grazie al Trattato di Lisbona, entrato in vigore dopo l'emanazioni delle ordinanze) che include tra i diritti fondamentali dell'UE il rispetto della vita privata e familiare (art. 7), il diritto a sposarsi ed a costituire una famiglia (art. 9, che non traccia distinzioni di sesso) e a non essere discriminati (art 21).
[f] Inoltre le ordinanze fanno riferimento a numerosi atti di indirizzo delle istituzioni comunitarie che invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti. Si tratta di atti di indirizzo che hanno indotto gran parte degli Stati membri a dotarsi di legislazioni che rimuovono il divieto di sposare una persona dello stesso sesso (Olanda, Belgio Spagna). O introducono istituti appositi per le unioni omosessuali (Germania e Regno Unito) con disciplina analoga a quella del matrimonio. O che estendono ad essi la disciplina matrimoniale, salvo - talvolta - le disposizioni inerenti la potesta' sui figli e l'adozione (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda). O, comunque, che prevedono forme di registrazione pubblica anche delle famiglie omosessuali (Francia, Lussemburgo, Repubblica Ceca).
Strategie argomentative dei giudici a quibus e interrogativi per la discussione
2.1. Tutte le ordinanze muovono dallo stesso presupposto: che la disciplina del Codice civile, benche' non espressamente, sia comunque saldamente ancorata ad una visione tradizionale della famiglia, basata sulla necessaria differenza di genere dei coniugi. Si tratterebbe di un "diritto vivente" non superabile "per anacronismo", in forza di un'interpretazione "costituzionalmente orientata" e "socialmente adeguata".
Cio' "secondo i giudici remittenti - per due ragioni principali. Anzitutto perche' la disciplina codicistica del matrimonio contiene riferimenti espliciti alla diversita' dei ruoli del marito e della moglie: tali disposizioni, costituendo la base testuale del modello tradizionale di famiglia, vengono coinvolte nell'impugnazione proprio perche' impediscono di adeguare la disciplina vigente in via di mera interpretazione. In secondo luogo perche', di fronte alla "consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna" (cosi' l' ordinanza del Tribunale di Venezia) sarebbe precluso all'interprete procedere ad uno stravolgimento di quella nozione.
2.2. L'argomentazione sale quindi di un livello, passando dall'interpretazione della legge ordinaria al piano meta-interpretativo: qual e' il limite oltre il quale l'interprete non puo' spingersi, per non invadere il campo del legislatore?
Non si tratta, come e' evidente, della fedelta' al testo legislativo, che e' fuori discussione (benche', come osserva il Tribunale di Venezia, "nel nostro sistema il matrimonio tra persone dello stesso sesso non e' ne' previsto, ne' vietato espressamente"), ma della capacita' dell'interprete di incidere su modelli e nozioni consolidate. Vi sono innovazioni che, sebbene appaiano sollecitate da una corretta lettura dei principi costituzionali o da impulsi che provengono dagli ordinamenti sovranazionali, fuoriescono - secondo le autorita' remittenti - dai poteri del giudice comune e costituirebbero una "forzatura" non ammissibile.
Non e' un punto di vista lontano da quello espresso dal Parlamento (ma smentito dalla Corte costituzionale) nella vicenda del conflitto di attribuzione conclusosi con l'ordinanza d'inammissibilita' n. 334/2008, promosso contro la Cassazione (e la Corte d'Appello di Milano), rea di aver "inventato" principi di diritto "nuovi" in materie "eticamente sensibili", che il legislatore vorrebbe conservare alla sua gelosa inerzia.
E' anche l'eco di cio' che ebbe a dire la Cassazione nel 1906, annullando la sentenza del Tribunale di Ancona (estensore Lodovico Mortara) che riconosceva l'elettorato attivo alle donne: "Riforme di questa natura nella sfera del pubblico diritto non possono [essere introdotte] senza una lunga e studiata preparazione e senza una matura ponderazione di tutte le conseguenze che in qualunque senso potranno da esse derivare e ripercuotersi su tutta la vita dello Stato[...] altrimenti non e' interpretare la legge facendo rientrare nella sua formula nuovi casi e nuove esigenze che virtualmente e come in germe fossero gia' da esse contenuti, ma e' usurpare l'opera legislativa senza che l'innovazione a cui si apre l'adito possa essere giustificata dalla maturita' del bisogno che, trattandosi di riforme di ordine pubblico, soltanto il legislatore e' in grado di riconoscere, e senza che la medesima innovazione possa essere circondata da quei temperamenti e da quelle cautele che si reputassero necessarie o convenienti".
2.3. Le ordinanze sono esplicite nell'affermare che cio' che e' precluso al giudice comune non lo e' pero' alla Corte costituzionale.
Cio' sarebbe indiscutibile se esistesse una disposizione di legge cosi' chiara da non ammettere interpretazioni contrarie senza la sua rimozione. Ma cosi' non e', come si e' visto. Alla Corte costituzionale, dunque, e' richiesto non tanto di rimuovere specifiche disposizioni, quanto di dichiarare illegittima una concezione del matrimonio appartenente alla tradizione, sicuramente presente agli estensori del codice e della riforma legislativa del diritto di famiglia, considerata implicita nella legislazione vigente.
Ma la Corte costituzionale, in quanto giudice della legittimita' delle leggi, ha poteri ontologicamente diversi da quelli del giudice, oltre al monopolio nell'annullamento di specifiche disposizioni di legge?
2.4. Un profilo particolare va poi segnalato nel modo di argomentare delle ordinanze. L'interpretazione della legislazione vigente e' esplicitamente basata su un approccio "originalista": la nozione di matrimonio assunta e' quella che avevano in mente gli estensori del codice e della riforma del diritto di famiglia. Viceversa l'interpretazione dell'art. 29 Cost. segue l'orientamento opposto: per quanto sia innegabile che i Costituenti avessero ben presente l'immagine della famiglia tradizionale, si rifiuta l'idea di una "pietrificazione" della nozione di matrimonio impiegata in Costituzione, sottolineando anzi come la nozione di "famiglia" e la posizione dei coniugi in essa abbiano subito una profonda trasformazione nella giurisprudenza costituzionale, adeguandosi al mutamento sociale (cfr.,in particolare, l'l'ordinanza del Tribunale di Ferrara, netta nel rifiutare l'approccio ermeneutico "originalista").
Cosi' argomentando, il peso specifico della nozione tradizionale di matrimonio non e' sempre uguale: esso impedirebbe un'interpretazione evolutiva della legislazione ordinaria, ma non ostacolerebbe affatto l'interpretazione evolutiva dell'analoga nozione costituzionale. E' quindi vero che l'interpretazione costituzionale e' cosa diversa dalla interpretazione delle leggi?
2.5. Nelle ordinanze si accoglie un'interpretazione precisa dell'art. 29 Cost., che mette in relazione la "naturalita'" della famiglia con il diritto di realizzare la propria personalita'. Si accredita percio' un "diritto alla famiglia", alimentato dal bisogno "naturale" di formare il nucleo essenziale della socialita', collegandolo cosi' al diritto inviolabile di realizzare la propria personalita' nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.) e all'obbligo dello Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalita' (art. 3, comma 2, Cost.).
Siffatto diritto, derivabile prioritariamente dall'art. 29 Cost., non manca di riconoscimenti nella stessa giurisprudenza costituzionale (cfr., ad esempio, le sentenze nn. 46/1993 e 445/2002) e nel diritto transnazionale (cfr. l'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948; l'art. 12 della CEDU, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848;
Inoltre, richiamando i lavori in Assemblea costituente, si legge nella proposizione secondo cui "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia" una tutela dell'autonomia del nucleo famigliare, posto al riparo dalle interferenze degli apparati pubblici, cui e' preclusa l'imposizione di modelli precostituiti o ideologici di assetto organizzativo o limitazioni al diritto di sposarsi non strettamente legate ad interessi pubblici costituzionalmente rilevanti: osserva, in merito, il Tribunale di Venezia che l'art. 29 sancisce "la preesistenza e l'autonomia della famiglia - come comunita' originaria e pregiuridica - dallo Stato, cosi' imponendo dei limiti al potere del legislatore statale".
Le formazioni famigliari sono dunque viste come formazioni "naturali" nel senso che costituiscono un dato sociologico, spontaneo, evolutivo, che attraverso il matrimonio chiede allo Stato di garantire quel quadro stabile di rapporti giuridici che del matrimonio e' la conseguenza. E', questa, un'interpretazione dell'art. 29 Cost. condivisibile?
2.6. Nella logica dei giudici a quibus, la legislazione sulla rettifica anagrafica del mutamento di sesso (Legge 14 aprile 1982, n. 164) e la conseguente sentenza n 161/1985 della Corte costituzionale svolgono una funzione dimostrativa di assoluto rilievo.
Dalla legge si ricava un argomento di peso: esiste già nell'ordinamento italiano la previsione di un matrimonio che unisce due persone che hanno lo stesso sesso biologico, con indubbia attenuazione della inderogabilita' (mediante legge ordinaria) del paradigma tradizionale della eterosessualita' dei coniugi. Ciò chiama in causa il principio di eguaglianza: puo' l'effettuazione o meno di un intervento chirurgico di mutamento del sesso costituire valida giustificazione della disparita' di trattamento nel godimento di un diritto costituzionale (quale sarebbe il "diritto alla famiglia" in base alla lettura di cui al punto precedente)? O si nega che quello sia un diritto costituzionalmente garantito, o il mutamento chirurgico del sesso biologico, posto come condizione al riconoscimento del diritto, diverrebbe una sorta di trattamento sanitario obbligatorio lesivo della dignita' umana.
Dalla sentenza 161/1985 della Corte costituzionale si ricavano argomenti sostanziali importanti per sostenere l'inscindibilita' tra orientamento sessuale e diritti della personalita': secondo la Corte, infatti, deve essere "assicurato a ciascuno il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identita' sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalita'. Correlativamente gli altri membri della collettivita' sono tenuti a riconoscerlo, per dovere di solidarieta' sociale". Cio' rafforza l'interpretazione che riconosce nella possibilita' per gli omosessuali di dar luogo ad una formazione sociale, garantita dallo stesso quadro giuridico del matrimonio, uno strumento necessario alla effettiva garanzia dei loro diritti di personalita': su tali basi diventa possibile invocare la protezione di tale diritto da parte dell'art. 3 Cost., sia nel primo che nel secondo comma.
2.7. Come sempre piu' spesso accade, attorno alla questione del riconoscimento del matrimonio omosessuale gravita un complesso di atti e di giurisprudenza degli organismi europei e delle Corti di Lussemburgo o di Strasburgo
Le ordinanze non sembrano individuare norme giuridiche capaci di esprimere un obbligo a carico degli Stati di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso: o si tratta di atti d'indirizzo oppure di precedenti giurisprudenziali che applicano piu' genericamente il divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale (vedi da ultimo Corte di Giustizia CE, sentenza Tadao Maruko, in C-267/06, 1 aprile 2008).
La ricostruzione del quadro normativo transnazionale fatto dai giudici a quibus e' corretto? O, al contrario, si possono individuare nell'ordinamento CEDU, internazionale, comunitario, disposizioni che costringano la discrezionalita' degli Stati nel riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali?
2.8. Il richiamo insistito alle soluzioni che buona parte degli Stati membri dell'UE ha apprestato o (come ultimamente anche il Portogallo) sta apprestando per dare un assetto giuridico alle unioni omosessuali e' elemento rilevante per quanto riguarda il c.d. limite dell'ordine pubblico internazionale.
Tale argomento acquista rilievo nei casi (cfr. Tribunale di Latina e Corte di Appello di Roma) in cui sia in discussione la trascrizione in Italia di matrimoni contratti in altri paesi (come si puo' sostenere ex art. 16, comma 1, Legge 31 maggio 1995, n. 218 e, con specifico riferimento alla trascrizione dei matrimoni, ex art. 18 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
E' invece argomento che appare eccentrico nei casi da cui sono sorti gli atti di promovimento in discussione. Secondo le direttive del Ministero degli Interni seguite dagli ufficiali di stato civile, il rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali richieste si giustificherebbe (anche) in forza della loro contrarieta' all'ordine pubblico. I giudici a quibus hanno invece considerato irrilevante tale motivazione, trattandosi semmai di ordine pubblico "interno". E' corretta questa svalutazione della tesi ministeriale?
E' accreditabile la tesi per cui le restrizioni conseguenti al perdurante divieto di riconoscimento delle unioni omosessuali costituirebbe un restringimento indebito dei diritti attinenti alla liberta' di circolazione e di stabilimento dei cittadini comunitari, come si accenna nell' ordinanza del Tribunale di Venezia, citando delibere del Parlamento Europeo (da ultima Risoluzione 14 gennaio 2009 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea 2004-2008)?
Attorno alla costituzione di parti e all'intervento di terzi davanti alla Corte costituzionale
3.1. Merita attenzione una notazione di carattere processuale contenuta nell'ordinanza del Tribunale di Firenze. In passato - vi si legge - di fronte a questioni di legittimita' sollevate da altri giudici "condividendosi tale scelta, sarebbe stato sufficiente disporre la sospensione del procedimento accodandosi alle pregresse iniziative di quegli Uffici".
Si tratta della ben nota prassi applicativa dell'art. 295 c.p.c. sulla sospensione del processo in attesa che la Corte costituzionale definisca il giudizio incidentale promosso da altri giudici. Una prassi frustrante quel tanto di tutela del diritto di difesa che nel giudizio costituzionale e' assicurato alle parti del processo principale: il giudice che sospenda il processo senza sollevare a sua volta la questione di legittimita', infatti, impedisce alla parti del suo giudizio di proporre eventuali integrazioni alla quaestio sollevata da altro giudice, oltre a precludere alle stesse parti di far valere le proprie argomentazioni costituendosi di fronte alla Corte costituzionale.
3.2. Riformato nel 1990 l'art. 295 c.p.c., i casi di sospensione legale sono diventati tassativi e qualsiasi provvedimento di sospensione assunto fuori di essi è impugnabile. Questo e' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sentenza 24 novembre 2006, n. 24946, con specifico riferimento proprio alla sospensione in attesa di decisione della questione di costituzionalita' sollevata in altro giudizio: "in altri termini - afferma la Cassazione - la sospensione del giudizio come conseguenza della detta pregiudiziale presuppone necessariamente che venga sollevata la relativa questione senza che possa valere per giustificare una sospensione ai sensi dell'art. 34 c.p.c. l'efficacia "erga omnes" della [...] eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale".
3.3. Eppure continuano a verificarsi casi di giudici che, pur valutando rilevante e non manifestamente infondata la quaestio legitimitatis , sospendono il giudizio principale senza promuoverla (perche' gia' pendente davanti al Giudice delle leggi). E' accaduto proprio in riferimento ad una (mancata) questione di costituzionalita' del matrimonio tra omosessuali: cfr. Tribunale di Pavia, ordinanza di sospensione del 29 settembre 2009, n. 1648 e la conseguente istanza di revoca presentata dalle parti del relativo giudizio.
Tali provvedimenti - si e' detto - sono autonomamente impugnabili. Si puo' pero' ipotizzare, in simili casi, che le parti indebitamente private della facolta' di partecipare al giudizio costituzionale pendente possano allora costituirvisi?
E' vero che, anche di recente, la Consulta ha negato rilevanza alla circostanza che l'intervento sia dispiegato da un soggetto che e' parte in un giudizio analogo in cui, tuttavia, il giudice non ha ritenuto di sollevare la questione, posto che l'ammissibilita' di tale intervento "contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimita' costituzionale, in quanto l'accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo" (ordinanza n. 393/2008). Ma, appunto, in casi come quello di Pavia, tale verifica e' stata positivamente esperita (anche se poi il giudice non vi ha dato corretto seguito processuale).
3.4. La Corte costituzionale ha ripetutamente escluso che possano costituirsi, nel giudizio incidentale di legittimita' delle leggi, soggetti che non sono parti nel giudizio principale. Tale principio di rigida corrispondenza processuale, tuttavia, e' stato in alcune ipotesi eccezionalmente derogato, ad esempio a favore di soggetti pubblici portatori di interessi collettivi e diffusi, titolari di attribuzioni incise dalla disciplina sottoposta a sindacato di costituzionalita' (fra gli altri, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; il Consiglio nazionale forense: cfr. le sentenze nn. 456/1993 e 171/1996) o portatrici di un interesse specificamente proprio e qualificato (fra gli altri, la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova; l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane: cfr. le sentenze nn. 178/1996 e 235/1997).
Simili precedenti possono rappresentare un possibile varco per l'ammissibilità di (probabili) richieste di intervento a Palazzo della Consulta da parte di soggetti giuridici di natura associativa impegnati nella tutela e nell'affermazione dei diritti della cd. comunita' LGBT?
Oppure, trattandosi il loro di un mero interesse di fatto, quel varco e' da considerarsi non percorribile, come gia' accaduto in precedenti occasioni (cfr., ex plurimis, la dichiarata inammissibilita' delle richieste di intervento avanzate dall'Unione italiana delle Associazioni Venatorie e della Federazione della caccia; da FIAT e Confindustria; dalla S.I.A.E.; da CGIL, CISL e UIL.; dalla C.E.I.: cfr. le decisioni nn. 95 e 421/1995; 220 e 313/1996; 390/1999).
Il perimetro della discussione
4.1. Le questioni che le ordinanze pongono alla Corte costituzionale attengono strettamente alla legittimita' costituzionale del (supposto) divieto di celebrare in Italia il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il problema della trascrizione del matrimonio contratto all'estero (cfr. Tribunale di Latina e della Corte d'appello di Roma) potra', dunque, rientrare nei temi trattati nel seminario non come argomento autonomo, ma solo se e in quanto possa risultare rilevante per rispondere alle questioni poste dai giudici a quibus.
4.2. Il thema decidendum prospettato alla Corte e' solo quello della legittimita' del divieto di matrimonio omosessuale. Non rientra, quindi, nei temi di questo seminario la discussione del possibile riconoscimento legislativo di altre forme di unione civile e dei loro regimi giuridici (ivi compresi i relativi progetti di legge presentati in Parlamento), dei registri comunali delle coppie di fatto, et similia.
Tuttavia, tra le strategie argomentative che la Corte potrebbe adoperare in risposta alle questioni poste dalle ordinanze dei giudici a quibus potrebbe rientrare il richiamo - ex art. 28, Legge 11 marzo 1953, n. 87 - alla discrezionalita' del legislatore nella determinazione delle forme di riconoscimento delle unioni omosessuali e dei diritti e obblighi conseguenti. La loro varia tipologia (testimoniata dall'eterogeneo quadro normativo di diritto comparato) potra' percio' essere richiamata solo laddove si intenda avanzare, sulla base dell'interpretazione dei precetti costituzionali, un'ipotesi circa le direttive che la Corte potrebbe prospettare nei "moniti" o "raccomandazioni" inseriti nell'eventuale "delega" al legislatore.
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